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LA FAUNA SELVATICA
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Che cos'è la fauna selvatica? (art. 2 L. 157/92) |
La fauna selvatica, e' costituita da tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale liberta'' stabilmente o temporaneamente nel territorio nazionale. |
A chi appartiene la fauna selvatica? (art.1 L.157/92) |
La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita'' nazionale ed internazionale. Quindi l'attivita'' venatoria rappresenta una concessione che lo Stato rilascia "purche' non contrasti con l'esigenza della conservazione della fauna e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole". |
Gli animali domestici rientrano nella definizione di fauna selvatica? |
No, non rientrano in questa definizione. |
Qual è la differenza tra fauna stanziale e fauna migratoria? |
La fauna selvatica stanziale e' quella che nasce, vive e muore in un determinato territorio, cioe' compie il ciclo biologico in un determinato territorio, mentre quella migratoria si sposta stagionalmente (flussi migratori) alla ricerca di condizioni climatiche favorevoli alla riproduzione oppure alla ricerca del nutrimento. |
Cosa s'intende per fauna autoctona? |
Le specie tipiche ed esclusive di un determinato territorio. |
Qual'e' la fauna selvatica particolarmente protetta? (art.2. L. 157/92) |
Sono i mammiferi e gli uccelli in forte diminuzione o in via di estinzione indicati dall'art.2 della Legge n. 157/92 comma 1 - lettere A e B e precisamente:
Le norme della legge n. 157/92 non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole. |
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
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(Art.12 L. 157/92 e art.20 L.R. Lazio n. 17/95)
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Cos'e' l'atteggiamento di caccia? |
E' il vagare, il soffermarsi nella ricerca della fauna selvatica, muniti di mezzi di caccia ed ogni atto diretto all'abbattimento, alla cattura della stessa mediante l'impiego di mezzi idonei allo scopo. |
Chi puo' esercitare l'attività venatoria? |
Ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'' e sia munito di regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia, assicurazione e tesserino venatorio regionale. |
A chi appartiene la fauna selvatica abbattuta? |
La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni di legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finche' non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero. |
ALCUNI DIVIETI
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E' consentito l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione? (art. 31 L.R. 17/95) |
No, e' vietato. |
In quale caso i terreni devono essere considerati in attualità di coltivazione? |
Quando vi sono state praticate coltivazioni erbacee da seme, o se vi siano frutteti specializzati, vigneti e uliveti specializzati fino alla data dei raccolto. Sono anche considerati in attualita'' di coltivazione i terreni coltivati a soia, nonche' a mais per la produzione di seme fino alla data dei raccolto. |
Si puo' cacciare sui terreni e nei boschi distrutti o danneggiati da fuoco, nei terreni rimboschiti da meno di 15 anni nonchè nelle tartu LEGISLAZIONE VENATORIA 17 faie coltivate e/o controllate, appositamente tabellati? (Art. 37 L.R. 17/95) |
No, e' vietato. |
Nei boschi danneggiati dal fuoco per quanto tempo si applica il divieto di caccia? (art. 37 L.R. 17/95) |
Il divieto di caccia si applica per tutta la stagione venatoria successiva ail'incendio, oltre eventualmente per quella in corso. |
E' consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia? (art. 37 L.R. 17/95) |
No, e' vietata. |
E'consentita la posta serale alla lepre? (art. 37 L.R. 17/95) |
No, e' vietata. |
E'consentita la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino? (art. 37 L.R. 17/95) |
No, e' vietata sotto qualsiasi forma. |
In quale periodo e' vietata la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonche' degli arbusti lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade e ferrovie? (art. 38 L.R. 17/95) |
Dal 1 marzo al 30 novembre. |
UCCELLAGIONE E RICHIAMI VIVI
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(artt. 4 e 5 L. 17/95)
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Che cos'e' l'uccellagione? |
E' la cattura di uccelli vivi con reti o con altri mezzi per catturare la preda viva. |
E' consentita l'uccellagione? |
No, l'uccellagione è vietata, così come è vietata la cattura di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione che per ragioni di studio o per la cessione della fauna catturata a fini di richiami vivi per la caccia da appostamento. |
A chi è consentita la cattura e l'utilizzazione di mammiferi e di uccelli nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati? |
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Chi puo' catturare gli uccelli a fini di richiamo? |
Per le catture le Province devono avvalersi esclusivamente di personale valutato e ritenuto idoneo dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.). |
Quali sono le specie che possono essere catturate a fini di richiamo? |
La cattura è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (la cattura dello storno e dei passeri, compresi nelle specie catturabili per fini di richiamo dalla Legge n.1 57/92 e' vietata in quanto attualmente esclusi dalle specie cacciabili). |
Per la detenzione dei richiami vivi consentiti e' necessario che gli stessi siano muniti di anello inamovibile e di certificazione di provenienza? |
Sì, ogni richiamo ceduto ai cacciatori dalla Provincia deve esser accompagnato dalla certificazione di provenienza ed essere munito di contrassegno inamovibile (avere alla zampa un anello numerato). |
Cosa occorre fare in caso di cattura o abbattimento di uccelli inanellati? |
E' obbligatorio darne notizia all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. |
Per la caccia da appostamento quale altro tipo di richiamo puo' essere usato? |
Possono essere usati i richiami meccanici a bocca o a mano. |
Quali sono i richiami vivi vietati? |
Tutti quelli che, anche se appartenenti a specie cacciabili, non sono compresi nell'elenco delle sette specie indicate dalla vigente normativa i quali, in ogni caso, non possono essere accecati o mutilati ovvero legati per le ali. |
Quali sono gli altri richiami vietati? (art. 37 L.R. 17/95) |
Sono vietati i richiami acustici a funzionamento meccanico, eiettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione dei suono. |
CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO E CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO
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(art.5 L.157/92 e art.23 L.R. 17/95)
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APPOSTAMENTO FISSO
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Cos'è un appostamento fisso di caccia? |
E' una costruzione in muratura o altro materiale solido con preparazione di sito destinata alla caccia almeno per una stagione venatoria. Anche le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo di laghi e dei fiumi, purche' stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, sono considerati appostamenti fissi. |
Chi autorizza un appostamento fisso di caccia? |
La Provincia autorizza la costituzione degli appostamenti fissi la cui validità ha la durata di cinque anni. |
Quale documentazione e' necessaria per richiedere I' autorizzazione di appostamento fisso di caccia? |
Domanda in carta bollata, planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, il consenso scritto dei proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privati. |
Chi puo' richiedere l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia con richiami vivi? |
Solo chi ne era in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e, nel caso si verifichi capienza, gli ultrasessantenni, gli invalidi, i portatori di handicap fisici, coloro che a causa di forza maggiore siano costretti a trovare altro sito in sostituzione di quello già utilizzato e coloro che per impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la forma di caccia vagante. |
Per costruire nuovi appostamenti fissi di caccia quale distanza deve essere rispettata dai valichi montani, dai confini delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie? |
Deve essere rispettata la distanza minima di 1.000 metri |
Per costruire un nuovo appostamento di caccia quale distanza deve essere rispettata dalle zone addestramento cani o da altro appostamento fisso? |
Non meno di 500 metri. |
E' consentito al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita, anche con l'uso dei cane da riporto? |
Sì, il titolare o le persone autorizzate possono farlo, ferma restando l'esclusività della forma di caccia (pur avendo optato per la forma di caccia da appostamento fisso). |
Gli appostamenti fissi di caccia possono avere più di un impianto stabile (capanno secondario)? |
Sì, purchè questi si trovino entro il raggio di 150 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso. |
Quanti richiami vivi delle specie consentite possono essere detenuti complessivamente da un cacciatore che esercita la caccia da appostamento fisso? |
Ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso può detenere un numero massimo di dieci unità per ogni specie ammessa, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ogni richiamo vivo deve essere munito di anello inamovibile numerato, secondo le norme regionali. |
Chi può richiedere l'autorizzazione di appostamento fisso senza richiami vivi? |
Tutti i cittadini in possesso di licenza di caccia ai quali l'autorizzazione puo' essere rilasciata, sentito il (C.T.F.C.R) dietro presentazione della certificazione richiesta per gli appostamenti fissi con richiami vivi tra cui l'autorizzazione all'uso dei terreno dei proprietario o conduttore dei fondo, purche la ubicazione dell'appostamento non ostacoli i piani faunistico-venatori. |
I titolari di appostamenti fissi con richiami vivi possono esercitare le altre forme di caccia? |
No, possono esercitare solo la forma di caccia da appostamento fisso a meno che l'autorizzazione non sia stata rilasciata per la specie colombaccio. In questo caso, il titolare può esercitare anche le altre forme di caccia (vagante e da appostamento temporaneo) se ha optato per tale forma di caccia, in quanto ai sensi dell'art. 23, comma 7 della L.R. 17/95 non sono considerati fissi, agli effetti della scelta della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. |
Il titolare di autorizzazione di appostamento fisso senza richiami vivi puo' esercitare le altre forme di caccia? |
Sì, la puo' esercitare se non ha optato per forma di caccia da appostamento fisso. |
Quanti cacciatori possono esercitare contemporaneamente la caccia in un appostamento fisso? |
Non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare, oltre al titolare dell'appostamento fisso. |
Quale distanza bisogna rispettare da un appostamento fisso per esercitare la caccia? |
Non meno di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. |
APPOSTAMENTO TEMPORANEO
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Cos'e' un appostamento temporaneo di caccia? |
Una costruzione che non comporta modificazione dei sito, effettuata con frasche, sterpaglie o residui delle potature, destinata all'esercizio venatorio per non piu' di una giornata di caccia. |
Come va intesa la caccia da appostamento temporaneo? |
Rientra tra le altre forme di caccia. Tale opzione consente sia la caccia vagante sia quella da appostamento temporaneo. |
Quanti cacciatori possono effettuare contemporaneamente l'attività venatoria in un appostamento temporaneo? |
Non più di tre cacciatori. |
Quanti richiami vivi delle specie consentite possono essere detenuti complessivamente da un cacciatore che esercita la caccia da appostamento temporaneo? |
Ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi può detenere un numero massimo complessivo di dieci unità delle specie ammesse. Ogni richiamo vivo deve essere munito di anello inamovibile numerato, secondo le norme regionali. |
Qual'è la zona di rispetto di un appostamento temporaneo di caccia? |
200 metri quando l'appostamento è in effettivo esercizio. |
Cosa bisogna fare al termine della giornata di caccia con appostamento temporaneo? |
Rimuovere la costruzione dell'appostamento, raccogliere i bossoli e gli eventuali residui. |
E' consentita la caccia da appostamento temporaneo vicino alle zone di protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, ferrovie e strade carrozzabili? |
No, l'appostamento temporaneo deve essere costruito rispettando la distanza di almeno 150 metri. Nel caso di valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati dalle Province, l'appostamento temporaneo deve rispettare la distanza di almeno 1000 metri. |
DOCUMENTI NECESSARI PER ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA
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(art. 12 Legge 157/92)
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Quali sono i documenti necessari per esercitare l'attività venatoria? |
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PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA
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POLIZZA ASSICURATIVA
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Per esercitare l'attività venatoria è necessario essere muniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio per l'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. |
TESSERINO VENATORIO REGIONALE
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Ciascun cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria deve essere in possesso dell'apposito tesserino (strumento di controllo) rilasciato dalla Provincia di residenza attraverso i Comuni con la collaborazione operativa delle Associazioni venatorie. |
Il tesserino venatorio ha validità su tutto il territorio nazionale? |
Sì, ma l'accesso nell'A.T.C. deve essere autorizzato dall'Organismo di gestione competente per territorio e annotato sul tesserino venatorio. |
Al momento dei ritiro presso il Comune, cosa occorre specificare sul tesserino venatorio? |
Devono essere segnati: la forma di caccia prescelta in via esclusiva, l'ambito territoriale di caccia assegnato ed eventuali altri A.T.C. consentiti al titolare dei tesserino. |
Quali sono le annotazioni da effettuare per ogni giornata di caccia sul tesserino venatorio? |
Sul tesserino venatorio devono essere annotati a cura dei titolare, in modo indelebile:
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A chi e quando deve essere restituito il tesserino venatorio? |
Il tesserino venatorio deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, entro il 31 marzo successivo al mese di chiusura della stagione venatoria. |
FORME ESCLUSIVE DI CACCIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO
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(Art.30 L.R. 17/95)
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Quali sono le forme esclusive di caccia consentite? |
Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il faico, l'attività venatoria può essere praticata sul territorio in via esclusiva una delle seguenti forme:
La Legge n. 157/92 prevede una terza forma di caccia "vagante in zona Alpi". |
Come avviene l'opzione per la scelta della forma di caccia? |
Ciascun cacciatore comunica alla Provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un triennio. Sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volonta'' dei cacciatore, le Province possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza. |
L'appostamento temporaneo in quale forma di caccia rientra? |
E' inteso come caccia vagante e quindi rientra nella forma di caccia indicata alla lettera B. |
Può essere scelta più di una forma di caccia in via esclusiva? |
No, ciascun cacciatore puo' usufruire di una sola forma di caccia. |
Che cos'è la caccia a rastrello? |
E' una forma di caccia vagante esercitata contemporaneamente da più cacciatori e battitori che rastrellano un'area avanzando sulla stessa linea. Tale tipo di caccia non può essere effettuato da piu' di tre persone compresi eventuali battitori. |
MEZZI DI CACCIA PER L'ESERCIZIO VENATORIO
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(Art.21 L.R.117/95)
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Quali sono i mezzi di caccia consentiti? |
La caccia è consentita con:
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I bossoli possono essere abbandonati sul terreno? |
NO, i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e smaltiti nelle forme consentite. |
Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia, durante l'esercizio venatorio, può portare, oltre ai mezzi di caccia consentiti, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie? |
Sì. |
E' consentito per l'esercizio venatorio l'uso di archi e dei falchi? |
Sì è consentito l'uso dell'arco, nonchè l'uso dei falchi appartenenti alle seguenti specie:
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MEZZI DI CACCIA VIETATI
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(Art.21 L.R. 17/95)
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Quali sono i mezzi di caccia vietati? |
Sono vietate tutte le armi ed i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente indicati dalla Legge ad esempio sono vietate le: armi di calibro superiore al 12, le armi munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, le balestre, le esche, le trappole, le tagliole, i lacci, i bocconi avvelenati, il vischio o altre sostanze adesive, gli archetti o altri congegni similari. |
E' consentita la vendita a privati di reti o parti di reti per da uccellagione? |
No, è vietata. |
E' consentita la detenzione da parte dei privati di reti o parti di reti da uccellagione? |
No. |
ALCUNE DISTANZE DA RISPETTARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO VENATORIO
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Quale distanza occorre rispettare per sparare con fucile a canna liscia e con munizione spezzata in direzione di stabili adibiti ad abitazioni, fabbricati, immobili, posti di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, funivie, filovie, stabbi, stazzi, recinti, altre aree delimitate destinate al ricovero ed al l'alimentazione dei bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, ferrovie e strade carrozzabili (eccettuate quelle poderali ed interpoderali)? |
Non meno di 150 metri |
Quale distanza occorre rispettare per sparare con fucile a canna liscia caricato a palla asciutta o con una carabina in direzione di stabili adibiti ad abitazioni, fabbricati, immobili, posti di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, funivie, filovie, stabbi, stazzi, recinti, altre aree delimitate destinate al ricovero ed al l'alimentazione dei bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, ferrovie e strade carrozzabili (eccettuate quelle poderali ed interpoderali)? |
Non meno di una volta e mezza la gittata massima dell'arma. |
E' consentito l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali? |
No, è vietato, bisogna rispettare la distanza di 100 metri per poter iniziare l'attività venatoria e non sparare in direzione di dette strutture. |
Quale distanza bisogna rispettare da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro per iniziare l'esercizio venatorio? |
Bisogna allontanarsi di almeno 100 metri e non sparare in direzione di dette strutture. |
SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA
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(art.10 L. 157/92 e art 34 L.R. Lazio 17/95)
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In quale periodo è consentita l'attività venatoria? |
La stagione venatoria inizia, di norma, la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio dell'anno successivo. |
Quali sono le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre? |
Sono quelle previste dall'art.34 lett. a) della L.R. 17/95 ad eccezione delle specie passero passera mattugia e passera oltremontana e pernice rossa, incluse tra le specie protette da recenti provvedimenti e precisamente: quaglia, tortora, merlo, allodola, colino della Virginia, starna, lepre comune, coniglio selvatico. |
Quali specie sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio? |
Sono quelle previste dall'art.34 lett. b) della L.R. 17/95 e precisamente: ad eccezione delle specie: storno fringuello, peppola , combattente e pittima reale, protette da recenti provvedimenti e precisamente: Cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone. marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, beccaccia, corvo, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe. |
In quale periodo sono cacciabili, il capriolo, il cervo, il daino ed il muflone? |
Dal 1 ottobre al 30 novembre (attualmente sono cacciabili nel Lazio esclusivamente all'interno delle aziende venatorie). |
In quale periodo è cacciabile il cinghiale? |
Dal 1 novembre al 31 gennaio. |
Quale Ente regolamenta la caccia al cinghiale? |
La Provincia, sentiti gli A.T.C. di competenza, entro la terza domenica di settembre di ogni anno, regolamenta la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. |
L'apertura della caccia può essere anticipata per alcune specie al 1 settembre? |
Sì, il Presidente della Giunta Regionale, previo parere dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e dei Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani fauinistico-venatori, puo' modificare i termini di apertura per determinate specie. l termini devono essere comunque contenuti tra il lo settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma i dell'art. 34 L.R.17/95. |
IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
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(art. 34 L.R. 17/95)
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Cos'è il calendario venatorio? |
E' un documento di programmazione dell'attività venatoria riguardante la regolamentazione di un'intera stagione venatoria. E' emanato con decreto dei Presidente della Giunta Regionale pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. |
Cosa deve contenere, in particolare, il calendario venatorio? |
Nel calendario venatorio devono essere indicate in particolare:
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Quale Ente deve inviare alla Regione le proposte per la formulazione dei calendario venatorio entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno? |
La Provincia. |
Qual'è l'orario di caccia consentito? |
La caccia è consentita da un'ora prima dei sorgere dei sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. |
Di quante giornate di caccia può usufruire settimanalmente un cacciatore? |
Di tre giornate, con possibilità di scelta, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì (giornate di silenzio venatorio) nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito. |
E' possibile derogare al numero delle tre giornate settimanali consentite? |
Sì, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'I.N.F.S. ed il C.T.F.V.R., tenuto conto delle consuetudini locali, può' regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, ferma restando l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì. |
Quanti capi di fauna selvatica complessivi può prelevare per ogni giornata di caccia ciascun titolare di licenza? |
Può prelevare complessivamente un massimo di venti capi. |
Da quale data sono consentiti l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia? |
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, con esclusione quindi dei martedì e del venerdì e dei due giorni precedenti l'apertura stessa. |
L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti in tutto il territorio agro-silvo-pastorale? |
No, l'addestramento dei cani, nei periodi consentiti, può essere effettuato solo nei terreni liberi da colture in atto o incolti per i quali non sussista il divieto di caccia e ad una distanza di almeno 500 metri da zone di tutela faunistica. |
ZONE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE
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(art. 17 L. R. 17/95)
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Cosa sono le zone addestramento cani? |
Sono aree di non più di 200 ettari e non meno di 20 ettari di superficie, autorizzate dalla Giunta Provinciale, sentito il C.TF.V.P., allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi di selvaggina riprodotta allo stato brado. |
Quali Organismi possono chiedere l'autorizzazione per la costituzione di zone per l'addestramento dei cani? |
Le Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, le associazioni agricole riconosciute, ed i gruppi cinofili dell'ENCI. |
Su quali specie di fauna selvatica e' consentito l'addestramento dei cani nelle zone con superficie superiore ai 100 ettari? |
Nelle zone con superficie superiore ai 100 ettari l'addestramento dei cani è consentito, alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale o in cattività, appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico. |
In quale periodo nelle zone addestramento cani con superficie superiore ai 100 ettari e' consentita l'attivita'' cinogetica, con facolta'' di sparo alle specie fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico? |
Dal 1 settembre e fino alla chiusura generale della caccia. |
Nelle zone addestramento cani con superficie inferiore ai 100 ettari è consentito il prelievo delle specie fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico? |
No, nelle zone con superficie inferiore ai 100 ettari è consentita l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purchè di allevamento e appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa limitatamente al periodo 1 giugno - 15 settembre. |
Nelle zone addestramento cani con superficie superiore ai 100 ettari, dopo il 31 gennaio e sino al 31 agosto è consentita l'attività cinogetica, con facoltà di sparo ma esclusivamente alla specie quaglia di allevamento appositamente liberate nell'imminenza della prova addestrativa? |
Sì, è consentita. |
Quale documento è anche necessario per poter addestrare i cani? |
E' necessario un tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il tramite dei gestori della zona addestramento cani contenente i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi di iscrizione dei cane all'anagrafe canina. |
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AZIENDE AGRO-TURISTICO VENATORIE
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(art.32 e art. 33 L.R. 17/95)
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Cos'è un'Azienda faunistico-venatoria? |
E' un'area non inferiore a 400 ettari destinata a caccia riservata a gestione privata che la Giunta Provinciale può affidare, su richiesta degli interessati, sentito l'I.N.P.S., può affidare in concessione per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunuistiche, senza fini di lucro, soggetta a tassa di concessione Regionale, entro i limiti dei territorio A.S.P. previsto dal Piano faunistico venatorio provinciale (8%). |
Quale tipo di fauna selvatica può essere prelevata in un'azienda faunistico-venatoria? |
Possono essere prelevate le specie determinanti l'indirizzo faunistico secondo i piani di prelievo approvati dail'Amministrazione Provinciale e tutte le altre specie, secondo le limitazioni previste nel calendario venatorio Regionale. |
A chi è consentita l'attività venatoria in un'azienda faunistica? |
La caccia è consentita al concessionario e alle persone dallo stesso autorizzate. |
E' consentita l'immissione di fauna selvatica nelle aziende faunistico- venatorie? |
Sì, è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto, secondo i piani di immissione approvati dall'Amministrazione provinciale. |
Cos'è un'Azienda agro-turistico-venatoria? |
E' un'area non inferiore a 200 ettari destinata a caccia riservata a gestione privata che la Giunta Provinciale, su richiesta degli interessati, sentito l'I.N.P.S., può affidare in concessione ai fini di impresa agricola soggetta a tassa di concessione Regionale, preferibilmente su territori di scarso rilievo faunistico, nella quale sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. |
Per esercitare l'attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico-venatorie è necessaria l'opzione per la scelta della forma di caccia in via esclusiva? |
No, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende non è soggetto all'opzione per la forma di caccia in via esclusiva. |
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA
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(Art. 19 L. R. 17/95)
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E' consentito l'allevamento della fauna selvatica? |
Sì, sono consentiti tre tipi di allevamento della fauna selvatica distinti nelle seguenti categorie:
Chi rilascia le autorizzazioni per l'allevamento della fauna selvatica? Le rilascia la Provincia competente per territorio. |
Quali specie possono essere allevate a fini di reintroduzione o ripopolamento? |
Possono essere allevate esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. |
Negli allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento deve essere mantenuta una densità limitata dei capi di selvaggina? |
Sì, deve essere mantenuta una densità limitata secondo i seguenti rapporti:
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Per quali specie di fauna selvatica può essere concessa l'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale? |
VIGILANZA VENATORIA
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(Art.43 L.R. 17/95)
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A chi e' affidata la vigilanza venatoria? |
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DIVIETI
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SANZIONI PENALI
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Quali violazioni delle disposizioni di legge in materia di caccia sono punite con sanzione penale (art. 30 della Legge n. 157192)? |
Si applicano sanzioni penali per le seguenti violazioni:
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SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
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Quali violazioni delle disposizioni di legge in materia di caccia sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie (art.31 della Legge n. 157/92 e art.47 della L.R. n. 17/95)? |
Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie, per le seguenti infrazioni: |
(Art. 31 Legge 157/92)
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(Art. 47 Legge Regionale n. 17/95)
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